Con le note prot. n. 16254 del 30 aprile 2020 e prot. n. 23495 del 21 maggio 2020, che ad ogni buon fine si allegano alla presente, sono state fomite – tenuto conto del contesto emergenziale – indicazioni di carattere generale in relazione all’accesso degli operatori di informazione scientifica di farmaci, dispositivi medici e integratori presso le strutture ospedaliere e ambulatoriali del S.S.R. e presso gli ambulatori di M.M.G. e P.L.S.
A parziale modifica di quanta sopra, alla luce dell’intervenuta adozione dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 22 del 2 giugno 2020, e in particolare dell’art. 2, co. 2, che ha recepito le “Linee guida per fa riapertura delle attivita economiche e produttive” del 13 giugno 2020 anche in relazione al settore dell’informazione scientifica, si dispone la revoca, a far data dal 15 giugno 2020, del divieto di accesso per gli operatori di informazione scientifica di farmaci, dispositivi medici e integratori alle strutture ospedaliere e ambulatoriali del S.S.R. e presso gli ambulatori di M.M.G. e P.L.S.
L’accesso aIle predette strutture da parte degli informatori deve comunque essere limitato allo stretto necessario ed e subordinato al rispetto delle disposizioni organizzative delle singole strutture finalizzate a ridurre il contagio, ivi incluse specifiche misure volte a favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al termine dell’incontro tra operatore sanitario e informatore.
L’eventuale attivita di persona dovra avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti 0 pazienti anche negli spazi d’attesa.
Per quel che concerne invece I’attività svolta da remoto, si precisa che in ragione del particolare contesto post-emergenziale gli incontri di informazione che avvengono con modalita telematica o telefonica non rientrano, fino a nuova differente disposizione, nel computo indicativo delle cinque visite annue individuali per ciascun operatore sanitario (di cui al documento allegato al D.D.G. n. 2528 del 31 dicembre 2013, in materia di organizzazione dell’informazione scientifica sul farmaco in Sicilia).
Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad una adeguata igiene delle mani e all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree. Dovrà essere sempre rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario e dovrà essere evitato I’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività informativa.
LE LINEE GUIDA PER GLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO (ISF, IMS) AGGIORNATE AL 13 GIUGNO 2020
Queste le linee guida aggiornate al 13 giugno 2020, per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative. In ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attività.
- Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree.
- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al termine dell’incontro.
- Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.
- L’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi
d’attesa. - Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.
- Evitare l’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività informativa.