Il testo della nuova ordinanza della Regione Siciliana.
È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi;
2. Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni di controllo, con la erogazione delle sanzioni previste dalla legge;
3. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
Art. 2
(misure di prevenzione per soggetti provenienti da nazioni diverse dall’Italia)
1. Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l’obbligo di registrarsi sul sito siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regionecittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
2. Alle norme di cui sopra dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza;
3. Le Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di concerto con l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al fine di sottoporre al c.d. tampone rapido ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati dall’Istituto Superiore di Sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri.
Art. 3
(ulteriori misure di prevenzione sul personale sanitario e sui pazienti fragili)
1. Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul personale, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute monitora il rispetto della presente disposizione anche mediante la distribuzione dei test necessari ove non reperiti dalle singole Aziende;
2. Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i c.d. soggetti fragili.
Art. 4
(misure di contenimento e divieti di assembramento)
1. È fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all’Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l’organizzatore è comunque responsabile dell’assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio.
2. Le disposizioni che precedono escludono le attività produttive per le quali vigono le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e allegate al vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
3. Nel caso di cluster territorializzati, i Dipartimenti di Prevenzione propongono con immediatezza al Presidente della Regione Siciliana, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l’adozione di Protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali.
Art. 5
(disposizioni finali)
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.