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Tirocini Unipa: come attivare i tirocini dell’Università di Palermo

Nella cosiddetta fase 2 di graduale riapertura e ripresa di attività e servizi, l’Ateneo ha previsto la riattivazione dei tirocini in presenza dal 1/07/2020, secondo le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 giugno 2020 e la nota del Rettore prot. 49636 del 19/06/2020.  Aggiornamenti sul sito unipa.it

I tirocini curriculari dovranno svolgersi secondo quanto previsto dalla Regolamentazione e dai protocolli specifici adottati dall’Ateneo di Palermo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus (SARS-CoV-2). I soggetti ospitanti sono tenuti a dichiarare il rispetto delle norme di contrasto e contenimento secondo il modulo disponibile nella sezione delle informazioni per aziende, enti, istituzioni e associazioni.

I tirocini curriculari già avviati a distanza proseguiranno con tale modalità fino al completamento. Rimane valida la possibilità di realizzare le attività da remoto tramite qualsiasi piattaforma, purché essa ne consenta la documentazione nel registro delle presenze.

È possibile richiedere di convertire la modalità a distanza in modalità in presenza di un tirocinio curriculare già avviato solo per assoluta necessità.

Tirocini Unipa

Cosa è il tirocinio?

Il tirocinio formativo e di orientamento è un periodo che gli studenti possono trascorrere presso aziende, enti, istituzioni, associazioni (“soggetti ospitanti”) che abbiano una convenzione con l’Università degli Studi di Palermo, durante il quale svolgere attività, a completamento dell’offerta didattica, che consentono di acquisire competenze professionalizzanti e promuovono la scelta professionale attraverso l’esperienza diretta del mondo del lavoro.

Il tirocinio è disciplinato dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 dellaLegge 196/1997, dalla circolare n 22 del 2002 dell’Assessorato Regionale del Lavoro (G.U.R.S. n. 57 del 13/12/2002) e dal Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 708 del 08/03/2017. Ciascun Corso di Studi approva, inoltre, un Regolamento che definisce la funzione del tirocinio nell’offerta formativa, il numero di crediti formativi universitari (CFU) e di ore corrispondenti, le modalità di richiesta di attivazione del tirocinio, di accertamento dello svolgimento del tirocinio, di valutazione e convalida dello stesso.

Che tipo di tirocinio è possibile svolgere?

Il tirocinio curriculare è dedicato a studenti prima della laurea. Esso ha durata di 75 ore o di 150 ore, che è possibile incrementare del 20% in seguito a una richiesta motivata del tirocinante indirizzata al Consiglio di Corso di Studi, e non può estendersi oltre 12 mesi comprese eventuali proroghe. Gli obiettivi formativi, le attività da svolgere, il periodo e il modo in cui svolgerle sono definiti nel progetto formativo. Il progetto formativo è concordato dal tirocinante con il tutor aziendale – il responsabile del soggetto ospitante che cura l’inserimento dello studente, ne segue e certifica presenze e attività – e sottoscritto dal tutor universitario, il docente responsabile degli aspetti didattici e organizzativi che può essere indicato dal tirocinante o assegnato dal Consiglio del Corso di Studio.

È possibile svolgere un tirocinio curriculare interno presso una struttura del Dipartimento o nell’ambito di progetti attivati dai Corsi di Studio del Dipartimento. Tuttavia, i tirocini interni hanno carattere eccezionale, devono essere adeguatamente motivati e il loro numero è contingentato annualmente a poche unità per Corso di Studio per incentivare l’orientamento al lavoro e la formazione al di fuori dell’Ateneo.

Il tirocinio extra-curriculare è dedicato a studenti che abbiano conseguito la laurea da non più 12 mesi. Modalità e durata del tirocinio sono regolamentate da convenzioni e accordi dei soggetti ospitanti con l’Università degli Studi, ma la durata non può superare i sei mesi comprese eventuali proroghe eventualmente concesse in seguito a una richiesta motivata del tirocinante. I tirocinanti hanno facoltà di chiedere la sospensione del tirocinio, secondo le prerogative previste dalla L. n. 104/1992 (e successive modifiche ed integrazioni). Anche il tirocinio extra-curriculare prevede un progetto formativo che sarà firmato dal tutor universitario. Al termine del tirocinio si rilascerà un attestato, tenendo conto anche della valutazione espressa dal soggetto ospitante. Il tirocinio extra-curriculare prevede il riconoscimento di un indennizzo minimo obbligatorio al tirocinante secondo la normativa regionale vigente.

Redazione

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