Novità per la movida Palermo, due le modifiche principali, apportate all’ordinanza sindacale n. 66 del 12.06.2020. A dichiararlo l’assessore alle Attività Economiche, Leopoldo Piampiano.
- Si possono vendere bevande alcoliche in contenitori di vetro, purché la consumazione avvenga all’interno dei locali o nelle aree di loro pertinenza (suolo pubblico occupato regolarmente, dehors, ecc): il divieto è rivolto ai consumatori e non ai gestori dei locali, quindi l’esercente è autorizzato alla vendita e l’eventuale sanzione sarà fatta al consumatore/contravventore.
- La chiusura non sarà più alle 1.30 ma alle 2, con interruzione della vendita e della somministrazione alle 1.30”.
“Un punto di incontro – ha dichiarato il sindaco – frutto del dialogo che ha coinvolto tutta l’Amministrazione e i gestori e frutto del lavoro svolto dagli uffici dell’Assessore Piampiano, cui va il plauso per il risultato.
Una soluzione che mantiene sostanzialmente inalterato l’obiettivo della tutela della salute e del decoro, tenendo conto delle esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito gli effetti del c.d. lockdown, al fine di consentire loro una efficace ripresa delle attività”.
I dettagli della nuova ordinanza sulla movida Palermo
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- divieto per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto bevande alcooliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 08:00 e dopo le 20:00.
- per gli esercenti che svolgono anche attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (ad es. gastronomie, rosticcerie, etc.) non vige il divieto di cui al comma 1 e pertanto è autorizzata la vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione fino alle ore 24:00;
- è fatto divieto dalle ore 20:00 consumare bevande alcoliche in contenitori di vetro all’esterno dei locali e dell’eventuale area di suolo pubblico ad essi afferente;
- divieto per tutti gli esercizi indistintamente dalle ore 24:00 di effettuare vendita di bevande alcoliche per asporto; è consentito il consumo all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione e nel rispetto delle linee guida allegate all’O.P.R.S. 22/2020;
- obbligo di sospensione delle attività di somministrazione e vendita alle ore 01.30 e successivo obbligo di chiusura alle ore 02:00 per tutti gli esercizi, fatta eccezione per le attività di vendita di prodotti di gastronomia di produzione propria, con divieto per quest’ultimi di somministrazione e di vendita di bevande alcooliche.
E’ fatto inoltre obbligo all’esercente l’attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio e il numero massimo di soggetti ricevibili all’interno del locale e il rispetto di tutte le linee guida in materia.
L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
E’ ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.000.