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Fase 2, cosa prevede l’ultima ordinanza della Regione Siciliana

La fase 2 entra nel vivo. Ecco tutte le novità e le ultime riaperture previste dall'ordinanza firmata, nelle scorse ore, dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

La fase 2 fa un passo in avanti e per i siciliani si profila un lento ritorno alla normalità. Dai catering all’apertura della stagione balneare, dalle discoteche agli spettacoli, sono tante le novità della nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

Ristorazione

Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

Spiagge

La stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020, secondo i provvedimenti amministrativi già emanati. Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, l’utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari, tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori e persone non autosufficienti.

Strutture turistiche e non

Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue modifiche ed integrazioni. Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Estetica

Sono autorizzati i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti, nonché tatuatori. Sono sospese le attività dei centri benessere – compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico -, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Sono autorizzate le attività delle strutture e delle piscine termali, per le quali si fa riferimento alle Linee guida del 25 maggio 2020. Le prestazioni dei servizi di acconciatura e similari, in luoghi diversi da quelli destinati all’esercizio dell’attività, sono consentite nei seguenti casi: a) presso il domicilio del cliente in caso di impedimento o per ragioni di salute di quest’ultimo; b) presso i luoghi in cui svolgono eventi o spettacoli; c) nei luoghi di cura e di riabilitazione, nelle case di riposo, nei luoghi di detenzione e consimili in via analogica. Nel rispetto delle normative vigenti, detti servizi sono espletati solo dai titolari d’imprese o da loro dipendenti.

Attività commerciali

Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio, di vendita di beni e servizi, nonché tutte le attività artigianali. In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, ovvero le attività ed i servizi di formazione in generale, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi e gli strumenti utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti. Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.

Attività culturali

I musei, i parchi archeologici, gli archivi storici, le biblioteche e tutti i luoghi di cultura – sia pubblici che privati – sono aperti nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida. In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico – ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico – nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. In ogni caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sempre a partire dall’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Rimane consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.

Redazione

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